Il 2021 è l’ultimo anno di vigenza per Quota 100; prorogate opzione donna e l’APE sociale con gli sconti contributivi per le donne con figli (APE sociale donna). Rimangono immutati i requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata. Analizziamole nel dettaglio.
1. PENSIONE DI VECCHIAIA
Rimangono immutati i requisiti previsti nel 2020, per cui occorrono 67 anni di età e 20 anni di contribuzione. Così come stabilito infatti dal decreto dello scorso 5 novembre 2019 del Ministero del Lavoro-Ministero Economia il requisito anagrafico rimane immutato anche nel 2021 e nel 2022 non avendo prodotto impatto l’osservazione statistica della speranza di vita.
Per il pensionamento di vecchiaia non si prevede l’applicazione della “finestra” per cui il trattamento previdenziale decorre di regola il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Per i lavoratori impiegati da almeno 7 anni nei 10 precedenti il pensionamento in mansioni gravose, il pensionamento di vecchiaia è accessibile a 66 anni e 7 mesi a condizione che sussistano almeno 30 anni di anzianità contributiva.
2. PENSIONE ANTICIPATA
A prescindere dall’età anagrafica, è possibile il pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Con riferimento a tale canale di flessibilità in uscita vale però la finestra mobile trimestrale.
La pensione anticipata prevede requisiti differenti per i lavoratori precoci con almeno 12 mesi di attività lavorativa prima dei 19 anni, appartenenti a particolari categorie (disoccupati, invalidi civili, caregiver e lavoratori addetti a mansioni gravose) i quali devono maturare solamente 41 anni di contributi, con una finestra di 3 mesi per la decorrenza.
3. QUOTA 100
Quota 100 termina nel 2021 il proprio iter di sperimentazione per cedere poi il testimone a una soluzione di flessibilità in uscita in fase di elaborazione: per avere diritto al trattamento pensionistico anticipato con questo particolare regime sperimentale, è necessario avere almeno 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni dell’INPS, compresa la Gestione separata).
Per la decorrenza sono previste finestre mobili di 3 mesi per il settore privato e di 6 mesi per il settore pubblico.
Per il “dopo” quota 100, tra le ipotesi in discussione, ci sarebbe una possibile quota 102 con una soglia minima di 64 anni di età e 38 anni di contributi e con la introduzione di una possibile penalizzazione percentuale con riferimento agli anni che intercorrono tra l’età di anticipo e l’età canonica di pensionamento di vecchiaia.
4. OPZIONE DONNA
La legge di Bilancio 2021 , estende la possibilità di fruizione di Opzione Donna alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2019 attualmente previsto.
Il diritto è riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020 e indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome). In questo caso si applica la finestra mobile pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
La Manovra finanziaria 2021 posticipa poi al 28 febbraio 2021 la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.
5. APE SOCIALE
La Manovra 2021 proroga poi a tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Può accedervi chi maturi il requisito di età (63 anni) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 e rientri in una delle categorie previste dalla normativa, cioè:
1. i disoccupati che da almeno 3 mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione loro spettante;
2. i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave;
3. i lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento;
4. i lavoratori che da almeno 6 degli ultimi 7 anni di lavoro, svolgono in maniera continuativa una delle 15 professioni difficoltose e rischiose elencate dalla normativa.
Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta un’anzianità contributiva minima di 30 anni, che sale a 36 anni per la quarta.
Per le donne con figli è previsto uno “sconto contributivo” per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi (APE sociale donna).